(massima n. 1)
Nel caso in cui debba essere disposta la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, il giudice non può applicare misure cautelari alternative ex art. 307, primo comma, c.p.p., in assenza della richiesta del pubblico ministero, la cui sussistenza non può ritenersi implicita nel parere del P.M. contrario all'accoglimento dell'istanza di scarcerazione e privo di richieste in ordine ad eventuali misure alternative. Ne consegue che, essendo la richiesta esplicita del pubblico ministero comunque obbligatoria, la sua omissione, concernendo la partecipazione dello stesso pubblico ministero al procedimento, determina la nullità del provvedimento applicativo ex art. 178 lett. b) c.p.p.