(massima n. 1)
Il disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 307 c.p.p., inserito dall'art. 2, comma 6, del D.L. 24 novembre 2000 n. 341, conv. con modif. in legge 19 gennaio 2001 n. 4 (secondo il quale, quando si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lett. A, il giudice dispone le misure cautelari indicate negli artt. 281, 282 e 283 anche cumulativamente), non può che essere interpretato nel senso che con esso si sia inteso introdurre una presunzione di pericolosità (salva prova contraria), dalla quale far discendere automaticamente l'applicazione delle misure cautelari sostitutive in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini.