(massima n. 1)
La richiesta del pubblico ministero volta ad ottenere il ripristino della custodia cautelare in carcere ex art. 307, comma 2, c.p.p., può limitarsi a fare riferimento alla sentenza di condanna — che ne costituisce il presupposto indefettibile — ed a prospettare il pericolo di fuga senza che sia necessario corredarla di ulteriori elementi posto che essa è diretta al giudice che già dispone di tutti gli atti.