(massima n. 1)
Ai fini del ripristino della custodia cautelare di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, nei cui confronti è intervenuta nel frattempo sentenza di condanna, la valutazione circa la sussistenza del pericolo di fuga, cui si riferisce l'art. 307 comma 2 lett. b) c.p.p., non può ricollegarsi solo alla gravità della pena inflitta, ma deve fondarsi su una prognosi condotta in concreto, con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, tra cui la personalità, la tendenza a delinquere e a sottrarsi ai rigori della legge, il pregresso comportamento, le abitudini di vita, le frequentazioni, la natura delle imputazioni, tutti parametri idonei a definire, nel caso specifico, non la certezza, ma la probabilità che l'imputato faccia perdere le sue tracce; tuttavia, deve escludersi che i diversi elementi e circostanze debbano essere contemporaneamente sussistenti, essendo sufficiente che il giudice di merito dia rilevanza, con adeguata motivazione, a quelli ritenuti più significativi.