(massima n. 1)
Nel caso di ripristino della custodia cautelare ai sensi dell'art. 307, comma 2, lett. a), c.p.p. (accertata, dolosa trasgressione delle prescrizioni inerenti a misura cautelare disposta ai sensi del primo comma dello stesso articolo), non vi č necessitā di dar luogo all'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p., fermo restando il diritto, da parte dell'imputato, di chiedere di essere sentito dal giudice procedente, ove ritenga di dover rappresentare alcunché a propria difesa.