(massima n. 1)
In ipotesi di ripristino della custodia cautelare in carcere contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 307, comma secondo, lett. b), c.p.p., il giudice non č tenuto a espletare l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p., in quanto l'adozione del provvedimento limitativo della libertą personale si fonda sul complesso delle risultanze probatorie formate ed acquisite nel contraddittorio fra le parti e in ordine alle quali č stata, quindi, assicurata la pienezza ed effettivitą del diritto di difesa. (Mass. redaz.).