(massima n. 1)
Ai fini del ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna ai sensi dell'art. 307, comma secondo, lett. b), c.p.p., l'entitą della pena inflitta costituisce un elemento di imprescindibile valenza che, in presenza di ulteriori circostanze oggettive, rende ragionevolmente probabile il pericolo di fuga del condannato. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che assumono significativo rilievo anche l'inserimento dell'imputato in una pericolosa associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti e la sua frequentazione con persone di particolare spessore delinquenziale).