(massima n. 2)
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento che ripristina la custodia cautelare in carcere a norma dell'art. 307, secondo comma, lettera b) c.p.p., facendo rivivere quello originario, è impugnabile dall'interessato non già mediante il riesame bensì con l'appello ex art. 310 c.p.p.