(massima n. 1)
Ai fini del ripristino della misura cautelare, giā dichiarata inefficace per scadenza dei termini, non č richiesta l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, garantito, invece, dalla possibilitā d'impugnazione, atteso che il provvedimento di ripristino, dando semplicemente nuova attuazione a quello originario, non postula alcun accertamento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. (Fattispecie di ripristino di misura adottato contestualmente alla sentenza di condanna di primo grado su richiesta del P.M. intervenuta fuori udienza il giorno precedente).