(massima n. 1)
Ai fini del ripristino della custodia cautelare nei confronti di imputato scarcerato per decorrenza dei termini, la sussistenza del pericolo di fuga non va ritenuta in astratto, sulla base della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari stabilita dall'art. 275, comma terzo, c.p.p., bensģ in concreto, con riferimento ad elementi e circostanze attinenti al soggetto, idonei a definire la probabilitą che lo stesso faccia perdere le sue tracce.