(massima n. 1)
La mancata esecuzione di cessazione di efficacia di misura coercitiva, diversa dalla custodia cautelare, non ha alcuna incidenza giuridica sul provvedimento di ripristino della stessa, allorché il medesimo sia fondato sui nuovi fatti processuali, quale l'intervenuta condanna nella fase di merito, e non sia semplicemente basato su circostanze preesistenti e conosciute o conoscibili da parte del giudice.