(massima n. 1)
Al tribunale del riesame, e conseguentemente al giudice di legittimitā in sede d'impugnazione avverso il relativo provvedimento, possono essere sottoposte solamente le questioni concernenti la sussistenza delle condizioni di legittimitā della misura cautelare al momento dell'emissione dell'ordinanza custodiale; mentre le questioni che riguardano la perdita di efficacia del provvedimento per la mancanza o l'invaliditā di successivi adempimenti, quale quello inerente all'interrogatorio, risolvendosi in vizi che non intaccano la validitā del provvedimento, devono essere fatte valere in un distinto procedimento e vanno decise con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 c.p.p., suscettibile di appello ex art. 310 c.p.p. Peraltro, ove siano stati proposti motivi di ricorso attinenti all'originaria legittimitā dell'ordinanza impositiva e profili inerenti al successivo venire meno dell'efficacia del provvedimento per effetto di una causa estintiva della custodia cautelare, il ricorso per cassazione genera una peculiare vis attractiva, con possibilitā di estensione della cognizione della Corte alle questioni riguardanti l'estinzione della misura, al fine di evitare il protrarsi di una decisione che, in caso di fondatezza del ricorso, avrebbe inammissibili effetti tardivi sulla scarcerazione della persona sottoposta alla misura cautelare.