(massima n. 1)
Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia per inosservanza dei termini richiamati dall'art. 309, decimo comma, c.p.p., l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura, quale effetto automatico di detta inosservanza, puņ essere chiesta anche al giudice del procedimento principale a norma dell'art. 306 stesso codice, salvo che la relativa richiesta sia gią stata respinta nel procedimento incidentale di impugnazione (riesame o ricorso per cassazione), dal momento che in quest'ultima eventualitą si determina la preclusione endoprocessuale derivante dalla formazione del cosiddetto «giudicato cautelare». (Fattispecie relativa a richiesta di sopravvenuta inefficacia della custodia cautelare per inosservanza del termine di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, a seguito dell'interpretazione data da Corte cost. n. 232/98).