(massima n. 1)
La questione di legittimitā costituzionale dell'art. 842 c.c., in quanto consenta l'esercizio della caccia nei fondi appartenenti a privati proprietari (salvo che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia), e dell'art. 15 della L. n. 157/1992 con riferimento all'art. 25 L. reg. Toscana n. 3 del 1994, in quanto non permetta di tutelare il proprio fondo mediante l'apposizione di cartelli di divieto di esercizio della caccia, sollevata in relazione all'art. 42 Cost. e all'art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, č manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, in un giudizio avente ad oggetto l'opposizione ad un'ordinanza ingiunzione riguardante l'abusiva installazione di cartelli di divieto di caccia sul proprio terreno in difetto di autorizzazione amministrativa, attesa la natura meramente conoscitiva della predetta autorizzazione prevista dalla normativa regionale con riferimento alla istituzione di fondi chiusi all'attivitā venatoria a fini di protezione della fauna selvatica omeoterma.