(massima n. 1)
Il principio di cui all'art. 302 c.p.p., secondo cui la custodia cautelare perde immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'art. 294 c.p.p., e secondo cui non è consentito disporre nuovamente la custodia cautelare se non dopo la effettiva cessazione del precedente stato di detenzione nonché il nuovo interrogatorio dell'indiziato (o la sua mancata comparizione), non è suscettibile di applicazione analogica e non può pertanto operare al di fuori della ipotesi di caducazione della misura cautelare per omesso, tempestivo interrogatorio. (La Corte, nella specie, ha ritenuto, in particolare, non necessario il nuovo interrogatorio, nel caso di perdita di efficacia della misura per mancata trasmissione di atti al giudice del riesame nel termine di cui all'art. 309, comma quinto, c.p.p.).