(massima n. 1)
Ai fini della legittimitā del provvedimento con il quale, ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., venga disposta la riapplicazione di una misura coercitiva nei confronti di imputato giā prosciolto o assolto e successivamente condannato per lo stesso fatto, non č necessario che il detto provvedimento sia assunto nella stessa camera di consiglio in cui č stata deliberata la condanna, essendo invece sufficiente che esso, quando non ne sia stata data lettura contestualmente alla pronuncia della sentenza, sia emesso in un momento successivo a detta pronuncia.