(massima n. 1)
Per aversi atto emulativo vietato dalla legge (art. 833 c.c.) non č sufficiente che il comportamento del soggetto attivo arrechi nocumento o molestia ad altri, occorrendo altresė che il fatto sia posto in essere per tale esclusiva finalitā senza essere sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale, con la conseguenza che l'atto emulativo non č configurabile qualora il proprietario ponga in essere degli atti che, pur essendo contrari all'ordinamento e comportanti molestia e nocumento ad altri, siano soggettivamente intesi a procurargli un vantaggio.