(massima n. 1)
L'art. 300, comma quinto, c.p.p. trova applicazione soltanto in presenza di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere con cui sia stata disposta la scarcerazione, allorché, a seguito di impugnazione, sia stata riformata da sentenza di condanna. Al di fuori di queste ipotesi, restano applicabili le norme generali di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p., con possibilitą di emissione del provvedimento cautelare coercitivo, ove sussistano i gravi indizi e una o pił delle esigenze cautelari, sia nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere, sia allorché, pur essendovi stata impugnazione della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, tali sentenze non abbiano comportato la scarcerazione, per mancanza di una precedente misura coercitiva per lo stesso fatto.