(massima n. 1)
Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, atteso che in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva, dovendosi considerare l'imputato agli arresti domiciliari in stato di custodia cautelare e non potendosi equiparare detto regime, attese le rilevanti restrizioni che pur comporta alla libertà del soggetto che vi è sottoposto, equiparato allo stato di libertà; né, il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 c.p.p. (Fattispecie relativa a sentenza passata in giudicato anteriormente alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1998, n. 165).