(massima n. 1)
In sede di revoca della misura cautelare, č possibile, come vuole l'art. 299, comma primo e terzo ter, c.p.p., prendere in esame anche fatti o elementi giā valutati purché il provvedimento che ha disposto la misura non sia stato impugnato e non siano intervenute le pronunce proprie del procedimento incidentale di impugnazione.