(massima n. 2)
In tema di sequestro preventivo, posto che l'art. 321, comma primo, c.p.p., si limita a prescrivere che il relativo provvedimento abbia la forma del «decreto motivato», senza nulla aggiungere con riguardo al suo specifico contenuto, deve ritenersi che sia inquadrabile nell'ambito del vizio di motivazione anche la mancata indicazione, in detto provvedimento, del titolo del reato in relazione al quale esso è adottato come pure del tempo e del luogo in cui il reato medesimo sarebbe stato commesso. Ne consegue che a tale manchevolezza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 324, comma settimo, e 309, comma nono, c.p.p., ben può porre rimedio il tribunale del riesame.