(massima n. 1)
In tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, le condizioni di salute dell'indagato incompatibili con lo stato di detenzione non possono costituire motivo di censura contro l'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma debbono essere fatte eventualmente valere davanti al giudice competente ex art. 279 c.p.p., in sede di richiesta di revoca o di sostituzione della misura, formulata ai sensi dell'art. 299 c.p.p.