(massima n. 1)
Il giudice, qualora debba provvedere, anche di ufficio, in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura coercitiva, ha l'obbligo di richiedere il parere del pubblico ministero. Trattandosi di richiesta obbligatoria, la sua omissione, in quanto concernente la partecipazione del P.M. al procedimento, comporta la nullitā prevista dall'art. 178, lettera b), c.p.p. (In motivazione, la Suprema Corte ha chiarito che l'avviso spedito al P.M., con il quale gli si comunica la data dell'interrogatorio, non sostituisce la richiesta di parere in ordine alla modifica o revoca della misura cautelare, atteso che l'avviso assolve la funzione di assicurare la partecipazione non obbligatoria del P.M. all'udienza, mentre l'eventuale richiesta di parere č un atto che si pone cronologicamente in epoca successiva all'interrogatorio e che riguarda la partecipazione obbligatoria del P.M. al procedimento).