(massima n. 1)
In tema di proroga della custodia cautelare, la nozione di gravità delle esigenze cautelari non è affatto incompatibile con quella di attenuazione di queste ultime, poiché nel suo ambito è possibile un'oscillazione tra i due parametri della massima e della minore gravità: anche in quest'ultimo caso le esigenze cautelari mantengono il carattere suddetto, che tuttavia risulta attenuato e consente, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., l'applicazione di una misura cautelare meno severa o comunque più proporzionata. Ne deriva che la sostituzione della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari non è incompatibile con la proroga della medesima, poiché la gravità delle esigenze, indicate nell'art. 274 c.p.p., può permanere pur in presenza di una sua attenuazione; la proroga, poi, è possibile anche con riferimento agli arresti domiciliari, atteso che questi ultimi sono annoverati nella categoria della custodia cautelare ai sensi dell'art. 284, comma cinque, c.p.p. (Nella specie la Suprema Corte ha osservato che sarebbe d'altronde illogico ritenere che la proroga sia possibile qualora gli arresti domiciliari siano stati applicati sin dall'inizio e non anche quando vi sia stata la citata sostituzione).