(massima n. 1)
La sdemanializzazione di un bene può essere anche tacita, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, purché risulti da atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà dell'amministrazione di conservarne la destinazione all'uso pubblico, e da circostanze tali da rendere non configurabile un'ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia al ripristino della funzione pubblica del bene; la relativa indagine è rimessa al giudice del merito, il cui accertamento è incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di merito, che, affermando che la prospettata sdemanializzazione tacita di una linea ferroviaria non poteva derivare dalla semplice inutilizzazione della strada ferrata, non aveva adeguatamente tenuto conto del dato significativo risultante dal provvedimento di definitiva soppressione e di smantellamento della linea medesima).