(massima n. 1)
La revoca della misura cautelare coercitiva postula il mutamento, in senso favorevole all'indagato, del quadro indiziario tenuto presente al momento dell'adozione del provvedimento, sicché, in difetto di sopravvenute ragioni positive, il cui onere di allegazione incombe all'indagato, la relativa istanza è inaccoglibile. (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava la mancata scarcerazione, sul rilievo che erano stati scarcerati tutti i coindagati per i medesimi delitti e la S.C. ha ritenuto non fondata la sua doglianza, affermando che in tal caso compito del giudice — quando non riconosca la novità o la decisività degli elementi addotti per la revoca — è solo quello di dare atto delle ragioni giustificatrici del mancato riconoscimento, e non già quello di rinnovare l'intera motivazione riflettente l'esame di tutto il complesso delle risultanze di fatto, a suo tempo già valutate in occasione di precedenti provvedimenti).