(massima n. 1)
Qualora, dovendosi operare una riduzione di pena detentiva per effetto di attenuanti o diminuenti, il risultato ottenuto comprenda una frazione di giorno, detto risultato, avuto riguardo tanto al disposto di cui all'art. 297, comma 1, c.p.p. (secondo cui “gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo”), quanto a quello di cui all'art. 134, comma secondo, c.p. (secondo cui “nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno”), deve essere corretto con l'eliminazione della suindicata frazione e non già con l'arrotondamento della stessa all'unità superiore. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente, in caso di “patteggiamento”, dovendosi ridurre di un terzo la pena di gg. 20 di arresto, il risultato fosse stato determinato in gg. 13 e non in gg. 14).