(massima n. 1)
Legittimato passivo alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione e, pertanto, nell'ipotesi in cui la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta e venga notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina, con riferimento al requisito di cui al n. 2 dell'art. 163 c.p.c. ed al primo inciso del primo comma dell'art. 645 c.p.c. (che indica il ricorrente per decreto ingiuntivo come destinatario della citazione), una nullità della citazione, la quale, tuttavia, può essere sanata dalla costituzione in giudizio del soggetto legittimato, cioè dal ricorrente per ingiunzione. Tale sanatoria opera con efficacia ex tunc nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali trova applicazione la norma dell'art. 164 terzo comma c.p.c. nel testo novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1991, n. 353, con la conseguenza che in tale caso infondatamente si deduce da parte del ricorrente che si sia costituito la tardività dell'opposizione, nel presupposto della consumazione del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione, assumendosi che la costituzione sarebbe avvenuta al solo fine di eccepire la nullità. (Principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso, nel quale, emesso il decreto ingiuntivo a favore di soggetto asseritosi titolare di una ditta individuale, l'opposizione era stata proposta e notificata nei riguardi di una S.a.s. della quale quel soggetto veniva indicato come «titolare» e si era, poi, costituito nel giudizio di opposizione quello stesso soggetto come titolare della ditta individuale).