(massima n. 1)
L'interrogatorio delegato dal Gip ex art. 294, comma 5, c.p.p. deve essere condotto secondo le regole formali e sostanziali fissate dagli artt. 63 e 64 c.p.p., e cioè con la chiara contestazione dell'addebito, la specificazione degli elementi su cui l'accusa si fonda e l'indicazione delle relative fonti. Quando tali condizioni siano rispettate tale atto può essere adeguatamente portato a termine anche in caso di omessa trasmissione degli atti e di assenza del fascicolo processuale, la cui omessa trasmissione non determina automaticamente alcuna nullità.