(massima n. 1)
In tema di interrogatorio reso dalla persona colpita da ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi in cui l'atto debba essere assunto nella circoscrizione di altro tribunale e lo stesso venga delegato al giudice per le indagini preliminari del luogo, quest'ultimo correttamente si limita a contestare i reati e gli elementi di prova precisati nell'ordinanza di custodia cautelare, senza procedere, quale giudice delegato, alla verifica di cui all'art. 294, comma terzo, c.p.p. (limitata — nel caso — ai presupposti di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., trattandosi di misura disposta ex art. 714, comma secondo, c.p.p.), e rimettendo tale valutazione al giudice delegante che può assumere decisioni in proposito con piena conoscenza della situazione processuale dell'indagato. Tanto può desumersi indirettamente dalla parallela disciplina della delega posta in essere da organo collegiale, disciplina che contempla la permanenza di quel potere decisorio in capo all'organo collegiale senza trasferirlo al componente da esso delegato, come può argomentarsi dall'art. 294, comma quinto, come modificato dall'art. 2 D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in legge 21 aprile 1999, n. 109.