(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato ad assumere l'interrogatorio di garanzia ai sensi dell'art. 294, comma 5 c.p.p., abbia proceduto in assenza del fascicolo processuale, perché non trasmessogli, non sussista alcuna invalidità delle attività da lui svolte allorché il giudice sia stato in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito e degli elementi di prova a carico dell'indagato, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 c.p.p.