(massima n. 1)
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, l'art. 294, comma 2, c.p.p. prevede che esso possa essere differito nel solo caso di impedimento assoluto dell'imputato a renderlo, accertato come tale e riportato in un decreto motivato del giudice affinché non vi siano motivi o ragioni di dubbio o di controversie riguardo alla sua sussistenza ed entitą. Alla mancanza di tale decreto consegue la perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. 302 c.p.p.