(massima n. 1)
A norma dell'art. 294, quarto comma, c.p.p., l'interrogatorio dell'indagato in stato di custodia cautelare può svolgersi senza la presenza del difensore, tempestivamente avvisato, perché quest'ultimo, come del resto anche il P.M., ha solo la facoltà di intervenire. Non è perciò indispensabile, in caso di assenza del difensore di fiducia, la nomina di un difensore di ufficio.