(massima n. 1)
La circostanza che nell'espletamento dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare il giudice adotti «metodi investigativi » non compromette la validitą dell'interrogatorio stesso, purché venga realizzata la finalitą di garanzia alla base della previsione di cui all'art. 294 c.p.p. Eventuali deviazioni dallo schema-tipo dell'interrogatorio di garanzia non potranno essere fatte valere (in un regime fondato sul principio di tassativitą delle nullitą) come cause di invaliditą dell'atto e, a fortiori, come causa di caducazione dello status custodiae.