(massima n. 1)
Il verbale dell'interrogatorio «di garanzia» previsto dall'art. 294 c.p.p. fa parte in ogni caso degli «elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini», da trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p.. La mancata trasmissione, tuttavia, non determina la perdita di efficacia della misura cautelare, ma piuttosto, dando luogo alla mancata cognizione, da parte del giudice del riesame, degli elementi potenzialmente rilevanti contenuti in detto verbale, comporta un difetto di motivazione dell'ordinanza con la quale lo stesso giudice confermi il provvedimento cautelare.