(massima n. 1)
In tema di garanzie difensive, dopo l'interrogatorio dell'indagato effettuato ai sensi dell'art. 294 c.p.p. č superfluo l'invito a rendere un ulteriore interrogatorio ai sensi degli artt. 416, comma 1, e 375, comma 3, c.p.p., atteso che la ratio di tali disposizioni č quella di consentire all'indagato, portandolo a conoscenza della contestazione emergente dalle sommarie indagini svolte, di esporre le proprie difese attraverso l'interrogatorio che la legge gli dā facoltā di rendere, obiettivo giā realizzatosi con l'interrogatorio reso ai sensi del citato art. 294 c.p.p.