(massima n. 1)
L'invaliditā dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida del fermo o dell'arresto (nella specie, per mancato, tempestivo avviso al difensore), comporta, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare disposta all'esito della suddetta udienza, ove l'ordinanza applicativa di tale misura non sia seguita, nei termini, dall'effettuazione di nuovo, valido interrogatorio.