(massima n. 2)
Poiché l'affidamento in prova al servizio sociale costituisce misura alternativa alla sola pena detentiva, solo a tale pena, e non anche alle eventuali pene pecuniarie inflitte con la medesima condanna, può riferirsi l'effetto estintivo previsto dall'art. 47, comma ultimo dell'ordinamento penitenziario in caso di esito positivo del periodo di prova. Ciò, fra l'altro, trova conferma — (volendosi fare un raffronto, ad esempio, con l'art. 178 c.p., relativo agli effetti della riabilitazione) — anche nella mancata menzione, nel citato comma ultimo dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, delle pene accessorie, come pure nella circostanza che, prevedendosi ivi, oltre all'estinzione della pena, anche quella «di ogni altro effetto penale», non segue a tale espressione la specificazione «della condanna».