(massima n. 1)
In tema di avviso al difensore di fiducia per l'interrogatorio di garanzia, nell'ipotesi di omonimia (per la presenza di pił difensori dello stesso Foro con nome e cognome identici) spetta alla cancelleria provvedere alla notificazione nelle forme idonee a garantire la partecipazione del difensore di fiducia all'interrogatorio, eventualmente anche procedendo a notificare l'avviso ad entrambi i professionisti, non potendosi richiedere all'imputato di farsi carico di simile circostanza a lui non riferibile. Ne consegue che l'interrogatorio effettuato senza la presenza del difensore di fiducia, non avvisato, č viziato da nullitą generale di ordine intermedio che, se tempestivamente dedotta, comporta l'immediata perdita di efficacia della misura cautelare.