(massima n. 1)
La sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 3 aprile 1997, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, c.p.p. (nella parte in cui non prevede l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento) e dell'art. 302 dello stesso codice (limitatamente alle parole «nel corso delle indagini preliminari»), non si applica ai procedimenti penali in corso, per i quali, prima della pubblicazione della predetta sentenza, sia già decorso il termine di cinque giorni dalla esecuzione della misura custodiale previsto per l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia; e ciò perché la efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di incostituzionalità di norme processuali incontra un limite nei rapporti processuali esauriti.