(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997 (che ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale dell'art. 294, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevedeva che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice procedente dovesse provvedere all'effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato in stato di custodia cautelare al pił tardi entro i cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione di detta misura), non puņ dar luogo alla configurabilitą di una situazione «esaurita», con conseguente inoperativitą della suindicata pronuncia, il fatto che, al momento della pubblicazione della medesima, pur non essendo ancora pervenuti gli atti al giudice del dibattimento, fossero nondimeno trascorsi pił di cinque giorni dalla data di inizio della custodia cautelare.