(massima n. 1)
L'obbligo di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare non opera quando gli atti sono stati trasmessi al giudice del dibattimento, in quanto gli artt. 294 e 302 c.p.p., come dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte cost. con sentenza n. 77 del 1997, hanno una sfera di efficacia che č stata estesa fino alla conclusione della udienza preliminare, ma non oltre. Ciō perché le esigenze che l'interrogatorio in vinculis mira a soddisfare sono assicurate nella fase dibattimentale dal contraddittorio e dalla possibilitā per l'imputato di interloquire non soltanto attraverso l'esame, ma anche rendendo Ģin ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportuneģ (artt. 494, comma 1, 523, comma 5, c.p.p.).