(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui al minore sia stata applicata la misura cautelare del collocamento in comunitą, l'interrogatorio di «garanzia» deve avvenire entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 294, comma primo bis, c.p.p., tenuto conto della natura prevalentemente correttiva della collocazione in comunitą, non equiparabile alla misura della custodia cautelare.