(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 294, sesto comma, c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 della legge n. 332 del 1995, l'interrogatorio della modifica apportata dall'art. 11 della legge n. 332 del 1995, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza o a fermo. Ed invero il predetto art. 11 si è limitato a modificare il sesto comma dell'art. 294 citato senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388, riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.