(massima n. 1)
Allorché il P.M. scelga di non comparire all'udienza di convalida del fermo e trasmetta al giudice, contestualmente alla richiesta di convalida, quella di applicazione di misura cautelare personale con gli elementi su cui essa si fonda, e in udienza il giudice dia lettura integrale degli atti pervenutigli, le esigenze conoscitive della difesa risultano pienamente soddisfatte, sicché non ha luogo alcuna nullità dell'interrogatorio o dell'udienza per omissione del previo deposito di tali atti, salvo che la comunicazione da parte del giudice stesso degli elementi addotti dal P.M. sia ritenuta dalla difesa difettosa o incompleta, a seguito del relativo deposito — che deve comunque accompagnare la notificazione dell'ordinanza cautelare — o al più tardi con l'attivazione della procedura di riesame, nel qual caso si configura una nullità da dedurre, se relativa all'udienza, con il ricorso per cassazione e, se concernente l'interrogatorio, con istanza di scarcerazione e, in caso di decisione reiettiva, con l'appello a norma dell'art. 310 c.p.p.