(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 294, sesto comma, c.p.p., secondo la quale, a seguito della modifica apportata dall'art. 11 legge 8 agosto 1995, n. 332, l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'indagato o l'imputato sia privato della libertà personale in seguito a provvedimento coercitivo del giudice, e non anche in seguito ad arresto in flagranza od a fermo; il predetto art. 11 legge n. 332/95, infatti, si è limitato a modificare il sesto comma dell'art. 294 c.p.p., senza introdurre alcuna innovazione nella disciplina dettata dal successivo art. 388 riguardante, appunto, l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato da parte del pubblico ministero.