(massima n. 2)
In tema di interrogatorio di garanzia, il termine di cinque giorni previsto dall'art. 294, comma primo, c.p.p., non attiene alla durata della custodia cautelare, ma all'attività del giudice, e si atteggia perciò come un normale termine processuale al quale si — applica la regola generale dell'art. 172, comma quarto, c.p.p., secondo la quale non si computa il giorno iniziale di decorrenza, e cioè, nella specie, il giorno in cui è iniziata l'esecuzione della custodia.