(massima n. 1)
In caso di rinnovazione, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., di ordinanza applicativa di misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente, è da escludere la necessità di procedere anche a nuovo interrogatorio. Tale articolo, infatti, impone al giudice competente, cui siano stati trasmessi gli atti, di emettere, a pena di inefficacia della misura disposta dal giudice incompetente, una nuova ordinanza di custodia cautelare nel rispetto degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p., ma non gli impone di procedere nei cinque giorni dall'esecuzione della stessa all'interrogatorio della persona ad essa assoggettata, non essendovi alcun richiamo agli adempimenti di cui ai successivi artt. 294 e 302. Tale previsione deve essere letta invero nel senso della superfluità di un nuovo interrogatorio da parte del giudice competente, il quale in base al principio di carattere generale della conservazione degli atti assunti dal giudice incompetente, può legittimamente trarre dall'interrogatorio reso dall'indagato nel rispetto dei diritti della difesa ed entro i limiti previsti dall'art. 294 c.p.p., gli elementi per la conferma o meno della misura cautelare. D'altro canto, il mancato ripetersi dell'interrogatorio non esonera affatto il giudice dall'obbligo di valutare il sussistere di tutti i presupposti di legge anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona indagata al giudice dichiaratosi incompetente.