(massima n. 1)
L'obbligo di effettuare l'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare, ai sensi dell'art. 294 c.p.p., sussiste solo nella fase delle indagini preliminari, la quale č da ritenere conclusa con l'esercizio, da parte del pubblico ministero, dell'azione penale in una delle forme previste dall'art. 405 c.p.p., nulla rilevando in contrario la possibilitā di effettuazione, successivamente al detto esercizio, di ulteriori indagini.