(massima n. 1)
Nel caso di riapplicazione, ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p., di misura cautelare nei confronti di imputato gią prosciolto o assolto in primo grado e poi condannato in appello per lo stesso fatto, non sussiste, per difetto dei relativi presupposti, l'obbligo di effettuazione dell'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 c.p.p.